Non tutti lo sanno, ma non sempre è la moglie a ricevere l’assegno di mantenimento, in alcuni casi spetta al marito, ecco quando.
Una coppia decide di sposarsi perché unita da un grande amore e con il desiderio che il rapporto possa durare per sempre. Non è detto però che questo avvenga, ormai sempre più spesso si decide di prendere strade diverse anche solo alla prima difficoltà, ma con la convinzione che separarsi possa fare bene a entrambi. Chi subisce la scelta in genere è la persona che soffre di più, anche se con il trascorrere del tempo potrebbe comprendere quanto quella scelta sia stata giusta.
Il legame si considera però chiuso definitivamente attraverso il divorzio, che viene sancito da un giudice attraverso una sentenza, in cui si stabilisce se una delle due parti ha diritto all’assegno di mantenimento, fondamentale soprattutto se ci son figli in comune. Non è detto però che questo spetti sempre ala moglie, come molti potrebbero pensare, in alcuni casi ben precisi, infatti, sarà il marito a ricevere l’importo mensile.
Assegno di mantenimento post divorzio: quando spetta al marito
Arrivare al divorzio non è semplice, a volte possono esserci discussioni pesanti in fase di separazione anche quando entrambi i coniugi sono convinti di non voler proseguire il proprio matrimonio. I motivi di discussione possono essere diversi, anche se nella maggior parte dei casi le tensioni finiscono per riguardare soprattutto l’assegno di mantenimento. Spesso chi non avrebbe voluto chiudere l’unione approfitta della situazione per ottenere più soldi possibili, è in situazioni simili che l’intervento del giudice si rivela più che necessario.
Non è detto però che a ricevere l’importo mensile sia sempre la donna, anche se a molti può sembrare difficile possa andare diversamente. A disciplinare questo aspetto è l’articolo 156 del Codice Civile, second cui il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma in vigore, come si può dedurre leggendo attentamente l’articolo, non fa distinzione tra i due coniugi, ma sottolinea semplicemente come spetti a quello che è più debole sul piano economico percepire un assegno di mantenimento. L’entità dell’importo non è fissa, ma varia sulla base delle circostanze e dei redditi dell’obbligato. Si punta così a eliminare il divario economico che può esserci tra le parti, così da consentire al coniuge che è più in difficoltà di tenere il tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
In alcuni casi può essere quindi la moglie a dare un corrispettivo mensile all’ex marito. Questo può accadere, ad esempio, se la donna lavora e il marito è disoccupato (nel momento in cui viene pronunciata la sentenza). Il marito evidentemente non ha la possibilità di mantenersi in autonomia. Basti pensare a quando si perde il lavoro o non si ha la possibilità di cercarne un altro per cause non imputabili alla sua volontà (cause di salute, età avanzata).
Attenzione, però, il coniuge più debole che non convive per i figli ha comunque l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli pur non avendo reddito.