Legge chiara: un docente non può avere un 2° lavoro in questi casi

Per gli insegnanti non è vietato svolgere una seconda attività lavorativa, ma per legge ci sono comunque delle limitazioni. Questi i casi da conoscere.

In generale la normativa prevede che un dipendente pubblico, quindi anche un insegnante, può svolgere una seconda attività. Nel caso specifico degli insegnanti però, è intanto necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico e in ogni caso il lavoro secondario non deve intralciare con l’impiego scolastico.

primo piano di professoressa e lavagna su sfondo
Legge chiara: un docente non può avere un 2° lavoro in questi casi -forumscuole.it

Premesso, quindi, che l’eventuale seconda attività non deve interferire con il lavoro scolastico e con il principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, anche i docenti possono diventare lavoratori autonomi con apertura di partita IVA, nei casi in cui richiesto dal secondo lavoro.

Lo svolgimento del secondo lavoro è comunque regolato da norme specifiche che, tra le altre cose, prevedono eccezioni al principio di esclusività del pubblico impiego.

Quando un insegnante non può fare il secondo lavoro

La normativa di riferimento è il Dlgs 297/1994 e in particolare l’articolo 58, il quale disciplina specificamente i casi in cui un insegnante non può avere un secondo lavoro in quanto incompatibile con il pubblico impiego.

Si tratta nello specifico di:

  • vietato impartire lezioni private a studenti dello stesso istituto in cui lavora;
  • non è consentito avere un altro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
  • no ad attività commerciali, industriali o professionali senza autorizzazione;
  • no ad impieghi nel settore privato senza autorizzazioni;
  • vietato accettare cariche in società a scopo di lucro, salvo casi eccezionali.

Lo stesso articolo però disciplina anche la possibilità dell’insegnante di svolgere seconda attività.

insegnante fa lezione in classe di studenti
Quando un insegnante non può fare il secondo lavoro -forumscuole.it

Di fatto, si specifica che è consentito agli insegnanti l’attività di libero professionista, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in tutti quei casi in cui le attività sono inerenti alla funzione di docente e gli orari siano compatibili con quelli dell’insegnamento scolastico.

Sono, quindi, tre le condizioni necessarie affinché un docente possa svolgere liberamente una seconda attività in qualità di libero professionista:

  • autorizzazione preventiva;
  • assenza al conflitto di interesse;
  • compatibilità di orario.

Non solo liberi professionisti però, la normativa contempla anche la possibilità di lavorare alle dipendenze di un privato con part-time al 50% o inferiore, sempre a condizione che le esigenze del secondo lavoro non interferiscano con quelle del pubblico impiego e dei suoi orari.

Sanzioni previste per inadempienza

Il mancato rispetto di queste condizioni può portare a sanzioni disciplinari fino ai casi più estremi e gravi in cui si prevede la possibilità di licenziamento per giusta causa.

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