Le cartelle esattoriali potrebbero non essere più un problema, anche senza rottamazione puoi ridurre o annullare il tuo debito.
Per rientrare di quanto non riscosso in caso di multe, contributi o tasse non versate dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha la facoltà di emettere delle cartelle esattoriali con le quali rientrare di quanto gli spetta.
Nel caso in cui il debito non venga saldato, le cartelle diventano a tutti gli effetti dei titoli esecutivi, dando così modo all’Agenzia delle Entrate di rientrare dei soldi dovuti tramite pignoramenti o fermi amministrative.
Le cartelle esattoriali sono una spada di Damocle per molte famiglie italiane, tanto che sono in molti ad attendere fiduciosi eventuali rottamazioni o condoni che gli consentono di saldare il debito a condizioni estremamente più vantaggiose rispetto a quelle iniziali. Ma questa non è l’unica possibilità, scopriamo l’opportunità meno conosciuta per dire addio alle cartelle esattoriali.
Cartelle esattoriali: come ridurre o annullare il debito senza rottamazioni
In assenza di rottamazioni e condoni, infatti, esiste un sistema che consente al contribuente di risparmiare su eventuali sanzioni o interessi accumulati negli anni di debito e, talvolta, perfino eliminare del tutto quest’ultimo.
Quando si tratta delle cartelle esattoriali la rottamazione è senz’altro uno degli strumenti più favorevoli. Permette infatti di eliminare dall’importo da pagare sanzioni, interessi e aggio di riscossione accumulati negli anni. Con la rottamazione si può anche dilazionare il pagamento di quanto dovuto.
Tuttavia, una valida alternativa alla rottamazione è la prescrizione. Le cartelle esattoriali emesse per debiti con lo Stato, dovuti per esempio al mancato pagamento dell’IRPEF, dopo dieci anni dall’emissione entrano in prescrizione. Le sanzioni e gli interessi, tendenzialmente, hanno una scadenza di 5 anni. A ridosso della prescrizione è facoltà del contribuente chiedere un sgravio parziale, mantenendo solo la parte del tributo principale, come stabilito dalla Corte di Cassazione tramite l’ordinanza n. 4960 del 26 febbraio 2024.
Inoltre, in taluni casi, il contribuente ha facoltà di richiedere il totale annullamento della cartella esattoriale. Con la Legge n.228 del 20212 è stata infatti introdotta la sospensione legale della riscossione. Nel caso in cui il contribuente ritenga che la richiesta di pagamento sia infondata ha la facoltà di rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere il riesame della sua pratica.
Questo strumento di autotutela può essere attuato in alcuni casi specifici:
- Il contribuente ha provveduto a pagare il debito prima dell’iscrizione a ruolo dello stesso;
- L’ente di credito ha emesso un provvedimento di sgravio a nome del contribuente;
- La prescrizione o la decadenza del debito è avvenuta prima che il ruolo diventasse esecutivo;
- L’ente esecutivo ha emesso una sospensione amministrativa;
- La pretesa dell’ente creditore è stata annullata in tutto o in parte da una sentenza;
- È in corso una sospensione giudiziale.
Entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale il contribuente ha la facoltà di richiedere una domanda di sospensione all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha 10 giorni per informare l’ente creditore. Se l’ente non risponde entro 220 giorni dall’avvenuta notifica, si procederà con l’annullamento totale della cartella.