Il ruolo del Dirigente scolastico nella sicurezza delle scuole: obblighi e normative

La sicurezza nelle scuole costituisce una delle finalità perseguite riguardo alla sicurezza sugli ambienti lavorativi, come dispone il D. Lgs. 81/08: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Ergo, il personale può essere equiparato con i soggetti che prestano servizio presso aziende o unità produttive: non solo gli studenti e il corpo insegnanti, ma anche il dirigente scolastico, che ricopre il ruolo del datore di lavoro. Ecco una guida sugli obblighi a cui quest’ultimo deve provvedere.

I rischi all’interno di una scuola

Abbiamo chiesto informazioni in materia di sicurezza ad un esperto del settore (ossia Paolo Zaneboni, titolare dello Studio Zaneboni con sede a San Colombano al Lambro (MI)), di seguito brevemente riportate.

Data l’attività svolta, una scuola presenta i rischi dei luoghi densamente affollati, soprattutto quelli legati a infrastrutture, incendi, uso dei videoterminali e stress correlato. Da considerare, poi, anche i potenziali pericoli negli eventuali laboratori dove vengono trattati composti chimici o biologici, così come non va dimenticata l’età degli alunni, spesso minorenni. Per un efficace addestramento alla gestione dell’emergenza e all’abbandono in modo sicuro dei locali, è infine fondamentale svolgere periodicamente la prova di evacuazione, magari anche più volte durante l’anno accademico.

Sicurezza scuole: riferimenti normativi

Secondo quanto sancisce il comma 3 art. 18 D. Lgs. 81/2008, spetta all’amministrazione assolvere gli interventi strutturali e manutentivi. Nella fattispecie il datore di lavoro deve richiederne la realizzazione agli enti locali; con tale domanda il compito si intende espletato. Qualora riscontri grave e immediato pregiudizio all’incolumità dei lavoratori e/o degli alunni adotta, sentito l’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, “ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo” (art. 5 del DM 29 settembre 1998 n. 382).

Il dirigente scolastico sorveglia pure i preposti, lavoratori, fornitori, progettisti, installatori e medico competente affinché ottemperino alle disposizioni stabilite, “ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti” (comma 3 bis art. 18 D. Lgs. 81/2008). In buona sostanza, il dirigente scolastico tutela l’integrità psico-fisica dell’allievo e, al contempo, monitora i soggetti incaricati a mantenerla. Tuttavia, capita spesso che la sicurezza torni un tema di attualità laddove incorrano infortuni o danni nell’edificio. In realtà è demandata al dirigente scolastico la funzione di eliminare in origine qualsiasi potenziale fonte di pericolo, adoperandosi entro i limiti fissati dalle norme per la sicurezza nelle scuole.

Obblighi del dirigente scolastico

L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che un datore di lavoro ha due obblighi indelegabili:

  1. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;
  2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Incendi.

Ciò ovviamente non significa che è impossibilitato a consultare altri e più specifici professionisti; nel caso però di eventuali carenze sarà però lui l’unico imputabile. Compiti non delegabili permangono poiché ontologicamente correlati alla veste imprenditoriale, quali appunto le scelte inerenti alla sicurezza e alla dislocazione delle risorse, sempre su un piano generale. Proprio per tale motivo la responsabilità non si esclude, pur in presenza di una valida delega, se le deficienze dipendono da cause strutturali.

In aggiunta, il dirigente scolastico è tenuto a:

  • stabilire gli addetti alle misure di pronto soccorso, evacuazione, prevenzione incendi;
  • consultare il Rappresentante dei Lavoratori (RLS), eletto o nominato fra il corpo docente o amministrativo, e rapportarsi con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per informarle sulle decisioni attinenti alla sicurezza negli ambienti lavorativi;
  • munire il personale dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  • garantire una congrua formazione di studenti e lavoratori in relazione alle specifiche mansioni assegnate;
  • gestire l’emergenza e pianificare le necessarie misure preventive, enunciate nel Documento di Valutazione dei rischi;
  • nel caso in cui si avvale di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno nominare un adeguato numero di addetti (ASPP) al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione (art. 32 comma 10 del D. Lgs. 81/08).
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