Dimensionamento aule scolastiche: genitori, istituti e studenti tutti pronti a reclamare i propri diritti

Sul dimensionamento aule scolastiche infervorano spesso polemiche. Tra genitori e istituto, ma anche per lamentele degli stessi studenti, che reclamano i propri diritti. Il Ministero dell’Istruzione detta precisa regole di sicurezza alle quali il Dirigente Scolastico, quando organizza le classi, è obbligato a rispettare.

Dimensionamento aule scolastiche: i limiti fissati dal Ministero

I locali delle scuole materne ed elementari non devono contenere più di 26 alunni. Il tetto massimo sale a 27 e 30 alunni per classe, nelle scuole medie e superiori. La soglia minima è di 18 alunni nelle scuole materne e medie di I grado, di 15 nelle scuole elementari e 27 nelle superiori. A stabilire il dimensionamento aule scolastiche il Ministero dell’Interno tramite decreto 26 agosto 1992 (punto 5): “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Che prevede però alcune deroghe. Al Dirigente Scolastico è concesso un margine, in aumento o riduzione, del 10% rispetto alle misure standard. Per i Comuni di montagna, le piccole isole e le aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, inoltre, il limite minimo nelle scuole elementari è individuato in 10 alunni, mentre nelle scuole superiori il massimo è pari a 18 alunni. Se ci sono disabili, qualunque esso sia il grado di istruzione, c’è un limite di 20, purché tale necessità abbia ragioni formative.

Gli enti responsabili

L’eventuale superamento del massimale impone una precisa dichiarazione scritta rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività. La norma non esplicita il soggetto qualificato ed è lecito presumere che si riconduca all’ente proprietario dell’edificio scolastico. E quindi, per le scuole materne, elementari e medie, a rispondere sarebbe il Comune. Mentre, per le scuole superiori, la Provincia. A maggior ragione perché l’ente locale riveste parte attiva nel corso del procedimento per dimensionare le istituzioni scolastiche, secondo qual è il numero degli alunni e delle aule disponibili. Detto ciò, il decreto ministeriale dimensionamento aule scolastiche parla espressamente di responsabilità attribuite al titolare dell’attività, che non sia in grado di assicurare il servizio nei termini concordati dalla normativa antincendi.

Limiti di spazio e norme disposizioni banchi

In merito all’area disponibile (rapporto alunni/superficie), per le scuole materne, elementari e medie, ogni persona ha diritto a 1,80 metri quadri netti, cioè arredi esclusi (es. cattedra e armadi). Nel caso di una scuola superiore, lo spazio minimo vitale aumenta a 1,96 metri quadri. È quanto stabilito col Decreto Interministeriale 18 dicembre 1975 dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione. Quindi, una scuola elementare di 20 alunni, con indice minimo per alunno pari a 1,80 mq, deve avere una superficie minima, al netto degli arredi (eccezion fatta per i banchi e le sedie), di almeno 36 mq (20 X 1,80). Il limite minimo di altezza (pavimento/soffitto) indicato dal D.M. 18 agosto 1975 è di almeno 3 metri. Si precisa che quest’ultimo decreto disciplina una materia che andrebbe regolata mediante leggi regionali (si consulti la legge 23/96), ma, poiché gli enti territoriali non hanno ancora adempiuto, resta ancora in vigore.

Requisiti di abitabilità

Secondo le direttive ministeriali, ciascun edificio, spazio o locale è chiamato a offrire, malgrado gli agenti esterni normali, condizioni di abitabilità soddisfacenti durante l’intero periodo di durata e uso. Ovverosia, rispettare i requisiti acustici (protezione dai rumori, vibrazione, ecc.), termoigrometici e di purezza dell’aria (livello termico, difesa dall’umidità, etc.), nonché di sicurezza nelle aule scolastiche (contro gli agenti atmosferici esterni e le calamità naturali). Si aggiungono anche le condizioni d’uso inerenti ai mezzi elementari (es. finestre) e annessa manutenzione. In caso di emergenza, il massimo affollamento ipotizzabile corrisponde a 26 persone per aula. Nell’eventualità in cui il numero di persone effettivamente presenti differiscano, è richiesta apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività. Oltre alle persone effettivamente presenti (studenti e personale scolastico), le aree destinate a servizi devono essere in grado di ospitarne il 20% in più. In sostanza, ipotizzando che le persone effettivamente presenti siano 1.000, le aree destinate devono poterne ospitare 1.200. Infine, la densità obbligatoria di affollamento, riguardante refettori e palestre, è pari a 0,4 persone per metro quadro.

Porte e corridoi

In conclusione, il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio deve essere pari o superiore a due, collocate in posizioni opposte. Per gli spazi destinati ad uso collettivo (palestre, spazi informativi e parascolastici, mense, dormitori) è prevista, oltre che la classica entrata, anche un’uscita, di larghezza pari o superiore al doppio. Ogni 50 persone, le aule devono disporre di un ingresso, largo almeno 1,20 metri ed aprirsi in senso dell’esodo se ci sono 26 o più persone e negli ambienti dove si trovano e/o trattano sostanze infiammabili o esplosive, qualora il numero di persone presenti non sia inferiore a 6. Le porte che si affacciano sui corridoi interni di deflusso – recita la legislazione sul dimensionamento aule scolastiche – vanno costruite affinché non creino intralcio.

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