Legge Aprea

La presente proposta di legge rafforza l’autonomia organizzativa della scuola, attraverso Il superamento della vecchia concezione del collegio dei docenti, con l’assegnazione all’autoregolazione interna di tipo professionale delle competenze e dell’articolazione del lavoro,valorizza e rispetta la libertà di insegnamento, perché libera la scuola e il lavoro dell’insegnante da vincoli esterni  e di tipo burocratico.

Il consiglio di amministrazione, organo di gestione della scuola, è l’unico che necessita di una regolazione da parte dello Stato, dato che le scuole ne usano le risorse.

Il testo, in particolare, recepisce i princıpi e i criteri della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni: separazione tra organi di indirizzo e organi di gestione;attribuzione ai dirigenti di poteri  di gestione connessi alle responsabilità in ordine ai risultati; partecipazione degli studenti e dei genitori come efficace strumento di indirizzo e di controllo.

Attraverso la trasformazione in fondazioni si vuole anche favorire una maggiore libertà di educazione che poggia sulla natura sociale dell’educazione:un’opera da svolgere entro quella società civile e quegli enti pubblici e privati più vicini ai cittadini, che devono essere riconosciuti a pieno diritto come espressione dell’azione pubblica. Ciò vuol dire che anche in Italia, individuando le strategie giuste, si potrebbe presto arrivare, come sta avvenendo in Inghilterra, ad avere uno Stato che svolga un’azione più di guida e di controllo che di gestione.

La sussidiarietà diventa la stella polare di questo cambiamento. E’ questo il senso del comma 2 dell’articolo 11 della presente proposta di legge, che prevede un’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche collegata alla libertà di scelta delle famiglie, che spostano i finanziamenti in base alle loro scelte.

Inoltre, poiché la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione della funzione dei docenti,il capo III della presente proposta di legge prevede la definizione di un nuovo stato giuridico dei docenti e nuove modalità di reclutamento.

In effetti, nei dieci anni in cui si è discusso sull’autonomia delle scuole, non si è operato conseguentemente: a) per modificare il reclutamento (la legge n. 124 del 1999 è la sanzione del vecchio sistema dei concorsi e delle sanatorie); b) per riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti in coerenza con il nuovo paradigma organizzativo e didattico (flessibilità) delle scuole; c) per dare pertinenza alle competenze richieste ai docenti con il trasferimento alle scuole di  nuovi poteri e funzioni tecniche, organizzative e didattiche(POF).

In primo luogo :A partire dagli anni ottanta, all’insegnante sono state assicurate – come  agli altri impiegati pubblici – la contrattazione e tutte le libertà sindacali, accentuando la sua dipendenza piuttosto che la sua autonomia e responsabilità professionali.

Ma può esistere una vera autonomia delle scuole senza un insegnante professionista,capace di vera responsabilità per i risultati?

La dissoluzione dello stato giuridico tradizionale, di carattere sostanzialmente impiegatizio, non è stato sostituito da una nuova concezione dell’insegnante,adeguata al modello di autonomia definito dalla  citata legge n. 59 del 1997.

Il vecchio stato giuridico basato sulla legge n. 477 del 1973 è stato demolito dalla successiva

«privatizzazione » ovvero, più precisamente, dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, che ha «

 

forzato »,nonostante i vincoli contenuti nell’articolo 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla base dei quali e` stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993, successivamente abrogato e le cui norme sono confluite definitivamente nel decreto legislativo n. 165 del 2001), i confini del campo riservato alla legge e ai princıpi generali della professione.

In secondo luogo, è stata prevista l’istituzione di una dirigenza scolastica di tipo amministrativo, ma non come leadership educativa. La conseguenza è che le scuole sono oggi prive di una vera e propria leadership, un vuoto che non può essere riempito ne´ dalle « funzioni obiettivo » (tutte elettive e provvisorie), ne´ tanto meno dai collaboratori del dirigente – compreso il vice – scelti dal dirigente stesso senza criteri di competenza e di merito professionali.

Inoltre è da segnalare la mancata autonomia contrattuale (area autonoma di contrattazione) dei docenti e delle articolazioni di tale funzione. L’insegnante –caso unico in tutto il pubblico impiego –si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola – compresi gli ausiliari. Nella RSU eletta in ogni istituzione scolastica, l’insegnante può essere rappresentato da operatori e da lavoratori che nulla hanno a che fare con la sua professione. Comunque, resta la contraddizione di un organismo negoziale (RSU) in un contesto organizzativo che non gode di alcuna autonomia o discrezionalità contrattuale ne´ gestionale (per  quanto riguarda il personale), dato che il consiglio  della scuola (ovvero il dirigente scolastico) in Italia – a diversità di altri Paesi con altra  tradizione

– non ha il potere di assumere o di licenziare personale. La legge, nel dare attuazione al principio costituzionale della libertà di insegnamento,non può limitarsi alla mera definizione della libertà , ma ha il compito di stabilire regole precise con riferimento ai vari aspetti che incidono su di essa, ma anche nella giurisprudenza costituzionale trova conferma l’assunto per il quale la maggioranza degli aspetti in cui si sostanzia lo stato giuridico dei docenti scolastici rientra nella materia costituzionale dell’organizzazione amministrativa dello Stato, il lavoro dei medesimi, non può essere meramente ricondotto alla nozione di

« rapporto di lavoro » e, dunque, rimesso (almeno parzialmente) alla contrattazione collettiva.

 

Partendo da questi presupposti, la proposta di legge in esame definisce quanto segue:

1) uno stato giuridico essenziale che affermi i valori e i princıpi (a partire da quelli contenuti nella Costituzione) su cui fondare la professione dell’insegnante a tutti i livelli, in tutte le istituzioni scolastiche e formative;2) una carriera, articolata in tre livelli (docente iniziale, ordinario ed esperto), fondata su modalità e su criteri di valutazione basati sul merito professionale(articolo 17),nonché un’articolazione  del ruolo che garantisca alle istituzioni scolastiche e formative autonome professionalità e competenze adeguate, certificate, stabili e valutate (articolo12);3)l’istituzione della figura del « vice dirigente delle istituzioni scolastiche e formative », quale ulteriore livello di carriera(articolo 18);4) un organo di valutazione professionale che sia la garanzia« dinamica » dello sviluppo della professione e che sappia escludere con i mezzi e con le tutele opportuni coloro che non possono essere definiti insegnanti (articolo17);5) un contratto snello, che intervenga sulle materie che gli sono proprie e quindi sui punti  che non incidono sulle competenze professionali e sull’organizzazione della carriera: in particolare, orario, retribuzione,mobilità , nonché riconoscimento dell’autonomia contrattuale di una

categoria di professionisti (area autonoma)(articolo 22).

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