Dimensionamento aule scolastiche: Aule Normali

Tutti gli spazi vitali per l’agibilità (e la sicurezza) e chi deve garantirli

Da “ItaliaOggi” – una nota del 2/12/2008

“Il massimo affollamento ipotizzabile nelle aule scolastiche è di 26 persone. E in ogni caso,
se si tratta di scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente
deve avere a disposizione 1,80 metri quadri netti.
Il parametro minimo sale a 1,96 metri quadri netti se si tratta di scuole secondarie di II grado.
Il limite massimo di 26 alunni è fissato dal punto 5 del decreto 26 agosto 1992 del Ministero
dell’Interno: «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». Mentre gli spazi minimi
vitali per garantire la funzionalità dei locali scolastici sono contenuti nel Decreto
Interministeriale 18 dicembre 1975, emanato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Pubblica
Istruzione.
Va detto subito, peraltro, che quest’ultimo decreto regola una materia che dovrebbe essere
regolata con leggi regionali (si veda la legge 23/96). Ma siccome le regioni non hanno ancora
provveduto, resta ancora in vigore.
Sono questi i provvedimenti in base ai quali dovrebbero essere rilasciati i certificati di agibilità
delle scuole. E che spesso invece non sono rispettati, come denunciano gli stessi
dirigenti scolastici.

Il Decreto 26 agosto 1992 dispone che il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26
persone per ogni aula. E qualora le persone effettivamente presenti dovessero essere in
quantità maggiore, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività. La norma non indica il soggetto
qualificato come titolare dell’attività. Nel silenzio della norma, dunque, è ragionevole ritenere
che esso debba essere individuato nell’ente proprietario dell’edificio scolastico. E dunque, nel
caso si tratti di scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I grado dovrebbe essere
individuato nel Comune. Mentre per le scuole superiori dovrebbe essere la Provincia. Tanto più
che l’ente locale partecipa anche al procedimento per dimensionare le istituzioni scolastiche,
che tiene conto del numero degli alunni e delle aule disponibili. Resta il fatto che il decreto
ministeriale parla espressamente di responsabilità in capo al titolare dell’attività, che non sia in
grado di assicurare il servizio nei termini fissati dalla normativa antincendi. (* N.d.R.)
Quanto allo spazio vitale per assicurare la funzionalità didattica delle aule, il testo di
riferimento è il Decreto Interministeriale 18 dicembre 1975. La normativa prevede che per ogni
alunno di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado debba essere garantita un’area
netta di 1,80 metri quadri.
Per le scuole superiori, invece, sono necessari 1,96 metri
quadri.
Questi spazi, peraltro, non fanno riferimento solo agli alunni, ma si riferiscono
genericamente ad ogni persona presente nell’aula.
Secondo le disposizioni ministeriali, ogni edificio nel suo complesso ed ogni suo spazio o
locale deve essere tale da offrire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di
durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali. E queste condizioni di abitabilità debbono
garantire anche l’espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali. Le
condizioni di abitabilità possono essere raggruppate come segue. In primo luogo le condizioni
acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni ecc.).
Poi, vanno garantite adeguate condizioni termoigrometriche e purezza dell’aria (livello termico,
igrometria, difesa dal caldo e dal freddo, dall’umidità, dalla condensazione ecc.). E in più le
condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli
incendi, dai terremoti ecc.). A ciò vanno aggiunti anche una serie di condizioni d’uso dei mezzi
elementari (per esempio le finestre) e la relativa manutenzione”.

Carlo Forte
ItaliaOggi – Azienda Scuola del 2/12/2008

 

(* N.d.R.)
Secondo noi invece, come titolare dell’attività si deve intendere il gestore dell’attività che vi si
svolge, cioè il Dirigente Scolastico, che peraltro è anche il titolare della gestione della Sicurezza

e del Documento di Valutazione Rischi, anche se l’adeguamento alla normativa spetta all’Ente
Proprietario dell’immobile: da questa responsabilità duale lo “scaricabarile” dell’uno e dell’altro.
Tale interpretazione è supportata anche dalla nota del 26 febbraio 2008 del Comando
Provinciale dei VV.FF. di Venezia – Ufficio Prevenzione Incendi prot. n. 4721 inviata all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto:

“Resta inteso che, se la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti
progettuali depositati presso questo Comando,, dovrà essere prodotta specifica dichiarazione a
firma del titolare dell’attività (Preside, Direttore, ecc.) attestante il numero di persone presenti per
ogni singola aula ed il rispetto del punto 5 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”
dell’allegato al D.M. 26.08.1992”.


Aggiungiamo che secondo il D.M. del 18 agosto 1975, il limite minimo di altezza
(pavimento/soffitto) delle aule deve essere di almeno 3,00 metri.

Quindi il limite di persone presenti in un aula, ai sensi della normativa sulla prevenzione
incendi è di 26 unità, compreso il docente.

E’ evidente che, se solo per le classi iniziali del ciclo alle superiori (prime e terze) è previsto un
numero minimo di 27 alunni, e se per quelle intermedie non si arriva al numero medio di 22 si passa
allo smembramento e alla nuova formazione delle classi intermedie con un numero minimo di 27, si
andrà di sicuro fuori norma rispetto alla sicurezza antincendio e agli spazi vitali per l’agibilità.
Su questo si tratterà di coinvolgere gli studenti, i genitori, gli enti locali sulla questione più
generale del benessere a scuola e della sicurezza.

L’anno scorso lo S.N.A.L.S. di Venezia presentò un esposto sulla questione delle classi formate
con un numero superiore ai 25 alunni, proprio in base al punto 5.0 (massimo affollamento
ipotizzabile: 26 persone/aula) del Decreto 26 agosto 1992
sulla prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica.

 

5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
5.0. Affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
– aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal
valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di
persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività;
– aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
– refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/ m2.

 

L’ufficio Scolastico Regionale per il Veneto rispose con un parere del Ministero dell’Interno,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale
per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi.
In tale parere i VV.FF. sostengono che “il punto 5.0 prevede la possibilità di adottare indici
diversi purché il titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione”.

“D’altra parte – prosegue la nota dei VV.FF -, ai fini della sicurezza antincendi, condizione
fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime
dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A fronte di tale
condizione cautelativa,
un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola
aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purchè
compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni
generali della sicurezza
”. –
(Prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi)

Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, con i nuovi
parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, per alcuni casi, anche a 7/8 unità.
Ma, a parte questo, ci risulta strano che i VV.FF. consentano questa indeterminatezza, quando si
passa a tagliare pesantemente il servizio scolastico.
Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una
rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in
contemporanea di oltre 99 unità, si è soggetti ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai

pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99
rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico.

Per le aule scolastiche però il limite, da 26, passa anche a 35 senza che si rispettino le norme
antincendio?

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico – DLgs 81/08 – TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO, che sostituisce ed integra la 626, – la scuola è indicata come luogo privilegiato per
promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso
l’attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” (art. 11) in ogni ordine di scuola.
Tutto quello che succede a scuola dovrebbe essere d’esempio per quanto succede nella vita
sociale, ma quando si deve tagliare sugli organici ed espellere definitivamente i precari dalla scuola,
si formano classi con un indice di affollamento intollerabile per la sicurezza.
Vediamo in ogni modo cosa dice il punto 5.6 del Decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto
1992 relativo alle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica:

“5.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno
poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per
l’informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della
normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli (un
modulo corrisponde a 60 cm., larghezza necessaria per l’esodo di una persona in sicurezza –
N.d.R.), apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono
avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell’esodo quando il numero massimo di
persone presenti nell’aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o
manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non
ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi”.

 

In definitiva, secondo le norme antincendio, è possibile che in un’aula ci siano più di 26 persone
previste al punto 5.0 del citato D.M., ma bisogna che il titolare responsabile dell’attività del
plesso scolastico (il Dirigente Scolastico) sottoscriva apposita dichiarazione e, soprattutto, che
ci sia un foro/porta di almeno 120 cm. di luce che si apra nel senso dell’esodo (quando il numero
massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25), possibilmente dotata di serramento con
maniglione antipanico a norma, per consentire un sicuro esodo in caso di evacuazione.

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